Risoluzione alternativa delle controversie
(Alternative Dispute Resolution – Online Dispute Resolution)
Ai sensi dell'art. 141-sexies, III comma del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), Megagest S.r.l., nel presente documento indicata con il nome “FAMILA SUD-MEGAGEST” (che è il segno distintivo sotto il quale essa esercita la sua attività sul sito www.familasud.cosicomodot (“Sito”) e tramite i punti vendita fisici contrassegnati dalla insegna “Famila”) informa l'utente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo (“Utente-Consumatore”), che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a FAMILA, a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, FAMILA SUD-MEGAGEST fornirà le informazioni in merito all'organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto concluso in base alle Condizioni Generali di Vendita di FAMILA SUD-MEGAGEST (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali organismi per risolvere la controversia stessa.
FAMILA SUD-MEGAGEST informa informa inoltre l'utente-consumatore che a partire dal 20 marzo 2025 non è più possibile presentare reclami attraverso la piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (ODR) per effetto del Regolamento (UE) 2024/3228. La piattaforma potrà essere consultata fino al 19 luglio 2025 esclusivamente per i reclami presentati entro il 20 marzo 2025. Il consumatore che intende presentare un reclamo può avvalersi della procedura ADR Netcomm https://www.consorzionetcomm.it/spazio-consumatori/segnalazioni/conciliazione-paritetica oppure potrà consultare gli altri Organismi operanti in Italia.
Ai sensi dell’art. 49, I comma, lett. v), Codice del Consumo, FAMILA SUD-MEGAGEST informa infine l’Utente-Consumatore che egli può avvalersi della procedura di conciliazione paritetica istituita dal Consorzio Netcomm e dalle Associazioni dei Consumatori (“Conciliazione Paritetica”), procedura a cui FAMILA SUD-MEGAGEST aderisce. La Conciliazione Paritetica può essere avviata nel caso in cui l’utente, dopo aver presentato reclamo a FAMILA SUD-MEGAGEST, entro trenta giorni non abbia ricevuto risposta ovvero abbia ricevuto una risposta non ritenuta da lui soddisfacente. L’Utente-Consumatore che decide di avvalersi della procedura di Conciliazione Paritetica è obbligato a trasmettere la domanda all’indirizzo: conciliazione@consorzionetcomm.it o al numero di fax 02/87181126. Per maggiori informazioni si rimanda a: http://www.consorzionetcomm.it/Spazio_Consumatori/Conciliazione-Paritetica/La-Conciliazione-Paritetica.kl.
Sono fatti salvi in ogni caso il diritto dell'Utente-Consumatore di adire il giudice ordinario competente della controversia derivante dalle Condizioni Generali di Vendita di FAMILA SUD-MEGAGEST, qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale, nonché la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di promuovere una risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis del Codice del Consumo.
Inoltre, per ogni controversia transfrontaliera relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle Condizioni Generali di Vendita l'utente, che risiede abitualmente o ha domicilio in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, può introdurre il procedimento europeo istituito per le controversie di modesta entità dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell'11 luglio 2007, di fronte all’organo giurisdizionale competente, a condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 5.000,00 alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Il testo del Regolamento è reperibile sul sito https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/861/oj.