Risoluzione alternativa delle controversie
(Alternative Dispute Resolution – Online Dispute Resolution)
Ai sensi dell'art. 141-sexies, III comma del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), Superemme Srl, nel presente documento indicata con il nome “Pan” (che è il segno distintivo sotto il quale essa esercita la sua attività sul sito www.pan.cosicomodo.it (“Sito”) e tramite i punti vendita fisici contrassegnati dalla medesima insegna) informa l'utente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo (“Utente-Consumatore”), che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a Pan, a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, Pan fornirà le informazioni in merito all'organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto concluso in base alle Condizioni Generali di Vendita di Pan (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali organismi per risolvere la controversia stessa.
Pan informa inoltre l'utente-consumatore che a partire dal 20 marzo 2025 non è più possibile presentare reclami attraverso la piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (ODR) per effetto del Regolamento (UE) 2024/3228. La piattaforma potrà essere consultata fino al 19 luglio 2025 esclusivamente per i reclami presentati entro il 20 marzo 2025. Il consumatore che intende presentare un reclamo può avvalersi della procedura ADR Netcomm https://www.consorzionetcomm.it/spazio-consumatori/segnalazioni/conciliazione-paritetica oppure potrà consultare gli altri Organismi operanti in Italia.
Ai sensi dell’art. 49, I comma, lett. v), Codice del Consumo, Pan informa infine l’Utente-Consumatore che egli può avvalersi della procedura di conciliazione paritetica istituita dal Consorzio Netcomm e dalle Associazioni dei Consumatori (“Conciliazione Paritetica”), procedura a cui Pan aderisce. La Conciliazione Paritetica può essere avviata nel caso in cui l’utente, dopo aver presentato reclamo a Pan, entro trenta giorni non abbia ricevuto risposta ovvero abbia ricevuto una risposta non ritenuta da lui soddisfacente. L’Utente-Consumatore che decide di avvalersi della procedura di Conciliazione Paritetica è obbligato a trasmettere la domanda all’indirizzo: conciliazione@consorzionetcomm.it o al numero di fax 02/87181126. Per maggiori informazioni si rimanda a: http://www.consorzionetcomm.it/Spazio_Consumatori/Conciliazione-Paritetica/La-Conciliazione-Paritetica.kl.
Sono fatti salvi in ogni caso il diritto dell'Utente-Consumatore di adire il giudice ordinario competente della controversia derivante dalle Condizioni Generali di Vendita di Pan, qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale, nonché la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di promuovere una risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis del Codice del Consumo.
Inoltre, per ogni controversia transfrontaliera relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle Condizioni Generali di Vendita l'utente, che risiede abitualmente o ha domicilio in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, può introdurre il procedimento europeo istituito per le controversie di modesta entità dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell'11 luglio 2007, di fronte all’organo giurisdizionale competente, a condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 5.000,00 alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Il testo del Regolamento è reperibile sul sito https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/861/oj.