Risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution – Online Dispute Resolution)

Risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution – Online Dispute Resolution)

Risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution – Online Dispute Resolution)/Conciliazione Paritetica Netcomm

Risoluzione alternativa delle controversie

(Alternative Dispute Resolution – Online Dispute Resolution)

Ai sensi dell'art. 141-sexies, III comma del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), Italmark s.r.l., nel presente documento indicata con il nome “Italmark” (che è il segno distintivo sotto il quale essa esercita la sua attività sul sito cosicomodo.it/italmark (“Sito”) e tramite i punti vendita fisici contrassegnati dalla medesima insegna) informa l'utente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo (“Utente-Consumatore”), che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a Italmark, a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, Italmark fornirà le informazioni in merito all'organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto concluso in base alle Condizioni Generali di Vendita di Italmark (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali organismi per risolvere la controversia stessa.

Italmark informa inoltre l'Utente-Consumatore che è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/; attraverso la piattaforma ODR l'Utente-Consumatore potrà consultare l'elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.

Ai sensi dell’art. 49, I comma, lett. v), Codice del Consumo, Italmark informa infine l’Utente-Consumatore che egli può avvalersi della procedura di conciliazione paritetica istituita dal Consorzio Netcomm e dalle Associazioni dei Consumatori (“Conciliazione Paritetica”), procedura a cui Famila Nord aderisce. La Conciliazione Paritetica può essere avviata nel caso in cui l’utente, dopo aver presentato reclamo a Italmark, entro trenta giorni non abbia ricevuto risposta ovvero abbia ricevuto una risposta non ritenuta da lui soddisfacente. L’Utente-Consumatore che decide di avvalersi della procedura di Conciliazione Paritetica è obbligato a trasmettere la domanda all’indirizzo: conciliazione@consorzionetcomm.it o al numero di fax 02/87181126. Per maggiori informazioni si rimanda a: http://www.consorzionetcomm.it/Spazio_Consumatori/Conciliazione-Paritetica/La-Conciliazione-Paritetica.kl.

Sono fatti salvi in ogni caso il diritto dell'Utente-Consumatore di adire il giudice ordinario competente della controversia derivante dalle Condizioni Generali di Vendita di Italmark, qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale, nonché la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di promuovere una risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis del Codice del Consumo.

Inoltre, per ogni controversia transfrontaliera relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle Condizioni Generali di Vendita l'utente, che risiede abitualmente o ha domicilio in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, può introdurre il procedimento europeo istituito per le controversie di modesta entità dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell'11 luglio 2007, di fronte all’organo giurisdizionale competente, a condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 5.000,00 alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Il testo del Regolamento è reperibile sul sito https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/861/oj.

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